Nuovo Accordo Stato-Regioni – 17 aprile 2025

in Aggiornamenti | Del 28/05/2025

Il 17 aprile 2025, la Conferenza Permanente Stato-Regioni, ha sancito un nuovo accordo sulla formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, ai sensi dell’articolo 37 comma 2 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008.

Come avvenne per il T.U. D.Lgs. 81/08, che riunificò dando forma organica alla normativa presente, il nuovo Accordo Stato Regioni sarà anch’esso un Testo Unico, che andrà ad accorpare i diversi testi attualmente presenti: 2011 (221 e 223), 2012 e 2016.

Con la pubblicazione in GU Serie Generale n. 119 del 24/05/2025, l’Accordo Unico è ufficialmente entrato in vigore.
Di conseguenza, ha preso il via il periodo transitorio di 12 mesi che consente di adeguarsi alle nuove disposizioni e al termine dei quali saranno abrogati gli Accordi precedenti.

Il nuovo Accordo prevede diverse novità, di seguito alcune delle principali:

Datori di Lavoro

Per tutti i Datori di Lavoro è previsto un corso di formazione di 16 ore.
A questo si aggiunge il modulo aggiuntivo “Cantieri”, di 6 ore, previsto per le imprese affidatarie operanti nei cantieri edili.
L’aggiornamento, di almeno 6 ore, deve avvenire ogni 5 anni.
È prevista la modalità e-learning, sia per la formazione base che per gli aggiornamenti.

Datore di Lavoro che assume direttamente il ruolo di RSPP

Oltre alla formazione base di 16 ore, il Datore di Lavoro/RSPP deve frequentare:

  • un modulo comune di 8 ore;
  • un modulo tecnico-integrativo (dalle 12 alle 16 ore) in base al settore.

 

I moduli tecnici-integrativi riguardano:

  • Agricoltura, Silvicultura, Zootecnia – 16 ore;
  • Pesca – 12 ore;
  • Costruzioni – 16 ore (escluse le imprese affidatarie);
  • Chimico, Petrolchimico – 16 ore.

 

L’aggiornamento, di 8 ore, è previsto ogni 5 anni.
La modalità e-learning è disponibile solo per gli aggiornamenti, mentre è esclusa per la formazione iniziale.

Preposti

È richiesta la frequenza di un unico corso, valido anche per gli obblighi formativi ex art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008.
Il corso ha durata di 12 ore (non più 8), mentre l’aggiornamento (di minimo 6 ore) dovrà avvenire ogni 2 anni (non più 5).
Non è possibile svolgere la formazione in modalità e-learning.

Dirigenti

Anche in questo caso, il corso si ritiene valido anche per gli obblighi formativi per la figura del dirigente previsti dall’art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008.
Il corso avrà durata di 12 ore (non più 16), cui si aggiunge il modulo aggiuntivo “Cantieri”, di 6 ore, previsto per le imprese affidatarie operanti nei cantieri edili.
L’aggiornamento, di 6 ore, è previsto ogni 5 anni.
La modalità e-learning è ammessa sia per il corso base che per gli aggiornamenti.

Lavoratori, Datori di Lavoro e Lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Questi soggetti devono frequentare un corso di 12 ore, valido a soddisfare gli obblighi formativi di cui all’art.2, lett. d), DPR n. 177/2011.
L’aggiornamento previsto è di 4 ore, ogni 5 anni.
Per questa categoria non sono ammesse né la modalità e-learning, né la video conferenza sincrona. È prevista solo la fruizione del corso in presenza.

Macchine operatrici

L’Accordo introduce nuovi corsi per macchine operatrici, nello specifico macchine raccogli frutta, caricatori materiali e carroponte.

Obblighi per i neoassunti e verifica finale

Il precedente Accordo Stato-Regioni permetteva alle aziende di provvedere alla formazione dei neoassunti entro 60 giorni.
Con l’Accordo Unico questa proroga decade. Diventa necessario adempiere agli obblighi formativi il prima possibile, se non contestualmente all’assunzione stessa.

Al termine di ogni corso, nelle modalità previste, è necessario redigere un verbale di verifica finale, a cura del soggetto formatore. I verbali possono essere raccolti sia su supporto cartaceo che elettronico.

Inoltre, si istituisce l’obbligo di conservare per 10 anni (in formato cartaceo o elettronico) i fascicoli dettagliati dei corsi di formazione svolti. Per cui si dovranno indicare i dati dei partecipanti, il registro presenze, l’elenco docenti, il programma dettagliato dei corsi e il verbale delle verifiche effettuate.

Per concludere

Al netto delle novità, questo nuovo Accordo Stato-Regioni è stato redatto con l’obiettivo di rivisitare ad accorpare i precedenti Accordi attuativi del D.Lgs. 81/08, anche in vista delle modifiche introdotte dalla Legge n. 215 del 2021.
Rappresenta quindi lo strumento necessario per definire la formazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, definendone tempi, modi e contenuti. Definisce inoltre la verifica degli apprendimenti e il monitoraggio dell’applicazione degli accordi, con lo scopo di garantire sempre maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per una disamina più approfondita, iscriviti al nostro webinar gratuito.

  TAG CLOUD: