Documento di valutazione dei rischi: di cosa si tratta?
in Sicurezza sul Lavoro | Del 25/06/2025Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è un obbligo normativo introdotto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. Rappresenta lo strumento principale per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si tratta di una relazione scritta in cui vengono identificati, analizzati e valutati tutti i rischi presenti nell’ambiente lavorativo, con l’obiettivo di definire le misure di prevenzione e protezione necessarie per tutelare la salute dei lavoratori.
La stesura del DVR si basa su un’analisi sistematica delle attività aziendali, delle attrezzature, dei processi produttivi e delle interazioni tra questi elementi.
Cosa contiene il documento di valutazione dei rischi?
Secondo l’art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, il DVR deve riportare in modo dettagliato almeno i seguenti elementi:
- Numero degli addetti e identificazione delle mansioni, descrizione degli ambienti di lavoro e del ciclo lavorativo;
- Relazione sulla valutazione di tutti i rischi con descrizione delle metodologie utilizzate;
- Individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da adottare;
- Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- Individuazione dei nominativi del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), del medico competente e degli eventuali incaricati all’attuazione delle misure;
- Modalità di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
- Programma degli interventi previsti per il miglioramento dei livelli di sicurezza e salute.
Questi elementi, obbligatori per legge, garantiscono un quadro completo dei potenziali pericoli presenti e delle strategie di riduzione dei rischi.
Chi redige il DVR?
La responsabilità della redazione del documento di valutazione dei rischi è esclusivamente del Datore di lavoro.
In particolare, l’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro non può delegare questa sua funzione. Tuttavia, è previsto che possa elaborare il DVR con il supporto di figure tecniche come il RSPP, l’RLS ed il medico competente.
In aziende di piccole dimensioni (fino a 50 dipendenti) può ricorrere a procedure standardizzate approvate dalla “Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”.
Invece, in realtà più complesse è consigliabile il coinvolgimento di professionisti esterni qualificati.
Modalità di conservazione del DVR
Il documento di valutazione dei rischi deve essere redatto entro 90 giorni dall’apertura di una nuova attività. Va poi custodito in forma cartacea o digitale presso la sede dell’unità produttiva a cui si riferisce la valutazione, con data certa e firme dei responsabili.
La normativa prevede inoltre la possibilità di conservazione su supporti informatici, purché siano garantiti autenticità, integrità e leggibilità nel tempo.
Il documento deve essere sempre disponibile per eventuali controlli da parte di ASL, INAIL, Vigili del Fuoco o altre autorità competenti.
Quando va aggiornato il documento di valutazione dei rischi
Il DVR non è un documento “una tantum”: deve essere verificato ed aggiornato ogni qualvolta si verifichino cambiamenti sostanziali nelle condizioni di lavoro, ad esempio:
- modifiche di processo, attrezzature o materie prime;
- introduzione di nuove tecnologie o sostanze pericolose;
- risultati della sorveglianza sanitaria che evidenzino nuovi rischi;
- infortuni gravi o situazioni di emergenza che ne dimostrino l’insufficienza.
In assenza di variazioni significative, il DVR va comunque riesaminato almeno ogni tre anni per verificare l’efficacia delle misure adottate e integrare eventuali miglioramenti.
Redigere e mantenere aggiornato il documento di valutazione dei rischi è fondamentale per adempiere agli obblighi di legge e per creare un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso della salute dei lavoratori.
Un DVR curato nel dettaglio non solo tutela il personale, ma contribuisce a ridurre i costi legati a infortuni e malattie professionali, migliorando al contempo l’efficienza complessiva dell’azienda.
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